Rappresentante fiscale in Italia per aziende estere


Rappresentante fiscale in Italia. Un soggetto UE o extra UE che non possiede una stabile organizzazione sul territorio italiano ed effettua operazioni che comportano l’obbligo di identificazione ai fini IVA può adempiere a tali obblighi ed esercitare i suoi diritti relativi all’imposta ricorrendo all’istituto del rappresentante fiscale in Italia. Un soggetto estero che opera in Italia ha le seguenti alternative:
1. identificazione diretta ai fini IVA (ai sensi dell’ex art.35-ter del DPR 633/72), oppure
2. nomina del rappresentante fiscale in Italia (ai sensi dell’art. 17, co.3 del DPR 633/72).

Quando è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale in Italia?

 
La nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria quando il soggetto non residente in Italia e privo di stabile organizzazione sul territorio dello Stato effettua le cessioni di beni o prestazioni di servizi sul territorio italiano nei confronti di:
1. privati consumatori,
2. soggetti passivi non stabiliti in Italia.
 
La nomina del rappresentante fiscale in Italia non cambia lo status del soggetto non residente ma costituisce solamente una modalità con la quale tale soggetto può adempiere gli obblighi IVA in Italia.   

Come viene nominato il rappresentante fiscale?

La nomina del rappresentante fiscale in Italia può risultare, alternativamente, da:
  1. atto pubblico
  2. scrittura privata registrata
  3. lettera annotata in apposito registro (con la data anteriore alla prima operazione effettuata dal rappresentante fiscale) oppure da atto notarile autenticato di uno Stato estero, che deve essere successivamente legalizzato (la procedura di legalizzazione dei documenti per gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 1961, consiste nella validazione del documento dal Console Generale d’Italia presso lo Stato Estero). 
Il soggetto non residente può revocare la nomina del rappresentante fiscale ed è libero di nominare un altro soggetto.

 

Il rappresentante fiscale “ordinario”.

 

Quali sono le responsabilità e gli obblighi del rappresentante fiscale in Italia?

Civilisticamente, il rappresentante fiscale agisce in qualità di mandatario  in nome e per conto del mandante (soggetto rappresentato). Il rappresentante fiscale ed il soggetto rappresentato sono solidalmente responsabili per i tempestivi adempimenti IVA relativi alle operazioni rilevanti sul territorio dello Stato. 
 
Tra gli obblighi del rappresentante fiscale possiamo elencare tra l’altro:
  1. presentazione della richiesta di inizio attività
  2. richiesta dell’attribuzione del numero della partita IVA. Dato che lo stesso soggetto può rappresentare più soggetti esteri, deve ottenere posizioni IVA distinte per ciascun mandante. 
  3. comunicazione variazioni dati relative all’attività del soggetto rappresentato
  4. emissione e registrazione delle fatture attive e registrazione  delle fatture passive e delle bolle doganali
  5. liquidazioni IVA ed i relativi versamenti
  6. presentazione della dichiarazione IVA annuale
  7. presentazione della dichiarazione di cessazione attività.
 
Il rappresentante fiscale può anche effettuare la detrazione dell’imposta e chiedere rimborso IVA (ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72). 
 

Quando la fattura viene emessa dal rappresentante fiscale e quando direttamente dal soggetto non residente?

All’emissione della fattura è tenuto il rappresentante fiscale in Italia nel caso in cui:

  • le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia sono effettuate dal soggetto estero nei confronti dei privati consumatori,
  • le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia sono effettuate dal soggetto estero nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia.

All’emissione della fattura è tenuto direttamente il soggetto estero rappresentato nel caso in cui:

  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia sono effettuate 
    nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia.

Le fatture emesse a cura del rappresentante fiscale devono riportare le seguenti informazioni:

  • la denominazione, la residenza ed il domicilio del rappresentante fiscale
  • il numero della partita IVA.

Operazioni territorialmente rilevanti in Italia soggette a reverse charge.

 
Dal 2010 l’IVA relativa alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia (cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate dai soggetti UE e extra-UE nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, viene assolta dal cessionario o committente mediante il meccanismo del reverse charge. In tale modo, anche se il soggetto estero cedente o prestatore UE abbia un rappresentante fiscale i Italia, la fattura non viene emessa tramite la posizione IVA italiana (quindi non la emette il rappresentante fiscale). La fattura viene emessa dal fornitore comunitario e il cessionario o il committente la deve integrare e registrare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93. 

Detrazione IVA da parte del rappresentante fiscale in Italia.

Il rappresentante fiscale può richiedere la detrazione IVA assolta in Italia su beni e servizi acquistati dal soggetto non residente quando le fatture emesse nei confronti del mandante riportino i dati del rappresentante medesimo. 

Il rappresentante fiscale “leggero”.

 

Si parla di rappresentante fiscale leggero nelle ipotesi in cui un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia effettui sul territorio dello Stato solo operazioni (attive o passive) non imponibili, esenti, non soggette che non comportano l’obbligo di pagamento dell’imposta. Tra queste operazioni possiamo elencare le cessioni intracomunitarie od esportazioni. In tale ipotesi, il soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia può avvalersi dell’istituto del rappresentante fiscale “leggero”.

Il ruolo del rappresentante leggero si limiterà alla fatturazione delle operazioni effettuate e alla presentazione degli elenchi INTRASTAT. In questo caso non sussiste un obbligo di registrazione né dichiarazione. 
 
Il rappresentante fiscale leggero diventerà “ordinario” successivamente a una operazione attiva o passiva che comporta un pagamento o recupero dell’imposta. Lo stesso vale anche per le situazioni in cui il soggetto non residente è il debitore dell’imposta in virtù dell’applicazione del reverse charge.